Art. 23.
(Organizzazioni non governative).

      1. Le organizzazioni non governative, attive nel settore della cooperazione internazionale con i PVS, possono proporre iniziative rientranti nelle finalità della presente legge ed essere ammesse a fruire dei relativi benefìci a condizione che:

          a) siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile e abbiano personalità giuridica in Italia o un rappresentante legale di cittadinanza italiana;

          b) siano dotate di bilancio certificato e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;

          c) il loro statuto contempli come attività principale quella di svolgere cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei PVS, oltre alla formazione e all'educazione allo sviluppo. Rientrano in tale ambito: la realizzazione di progetti e di programmi a termine nei PVS; iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; interventi di emergenza; la promozione del commercio equo e solidale e di risparmio etico per il credito fiduciario nei PVS; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;

          d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo collegate a soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro; non ricevano da uno stesso donatore o da più donatori finanziariamente collegati a contributi o a donazioni in denaro, in beni e in servizi eccedenti il 10 per cento del loro bilancio;

          e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli commerciali ovvero discendenti da una qualunque forma di autofinanziamento, alle finalità statutarie che le abilitano ad essere soggetti di attività di cooperazione internazionale con i PVS;

 

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          f) siano in grado di dimostrare almeno un triennio di attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS con esperienza operativa diretta e con una soddisfacente capacità organizzativa.

      2. Le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo tenuto presso l'Agenzia per una durata di tre anni, rinnovabile in costanza dei requisiti. Esse possono accedere ad uno o più dei seguenti benefìci:

          a) il finanziamento completo delle attività, a valere sul Fondo unico per l'APS, fino al limite massimo di 250.000 euro annui, eventualmente aggiornabili in sede di definizione della programmazione triennale dell'Agenzia, per interventi e per progetti di piccola portata, ivi compresi quelli di formazione e di informazione allo sviluppo in Italia, con i limiti e le modalità previsti nel settore dall'Unione europea e a condizione che le organizzazioni non governative proponenti possano dimostrare di aver operato con successo nei PVS in tre degli ultimi cinque anni;

          b) il cofinanziamento, a valere sul Fondo unico per l'APS, per la realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale da loro promosse fino al limite massimo del 75 per cento dei costi previsti, a condizione che il soggetto proponente assicuri il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;

          c) l'accesso alle condizioni previste per i crediti di aiuto ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo rotativo di cui all'articolo 6, comma 3, per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS, secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia e le procedure indicate dalla Cassa depositi e prestiti Spa;

          d) le esenzioni fiscali di cui all'articolo 22.

      3. Le organizzazioni non governative beneficiarie di un contributo o di un credito di aiuto, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), devono dimostrare a consuntivo

 

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l'intero valore dell'iniziativa e documentare la copertura dei relativi costi dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione di partner ed i propri apporti in denaro, in beni e in servizi purché certificati. Il contributo è erogabile secondo le seguenti modalità:

          a) la prima rata, dietro presentazione del programma completo di utilizzo dei fondi e di parametri accertabili per la valutazione del conseguimento dei risultati della iniziativa di cooperazione;

          b) i ratei successivi, dopo la presentazione di una relazione informativa sullo stato di avanzamento delle attività, della documentazione contabile giustificativa dell'intero ammontare del contributo già ricevuto e della documentazione contabile o di altra idonea giustificazione dell'intero costo delle iniziative già poste in essere.

      4. Le variazioni di utilizzazione del contributo o del credito di aiuto di cui al comma 3 rispetto a quanto originariamente stabilito, devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; esse si intendono comunque approvate scaduti tre mesi dalla richiesta formulata dall'organizzazione non governativa.
      5. L'Agenzia è tenuta a controllare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal soggetto interessato ai sensi dei commi 3 e 4, nonché a valutare il conseguimento in Italia e all'estero degli obiettivi per i quali è stato erogato il contributo o il credito di aiuto.
      6. L'organizzazione non governativa, titolare di un contributo o di un credito di aiuto ai sensi del presente articolo, è tenuta a restituire i residui attivi risultanti dalla differenza tra l'ammontare ricevuto a titolo di contributo o di credito e quello risultante dalla documentazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del programma ovvero la quota ammessa a contribuzione dell'intero programma, al netto di eventuali interessi legali.
      7. Le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 2, in conformità a quanto stabilito da un apposito decreto del Ministro degli affari

 

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esteri, possono partecipare come enti esecutori a particolari iniziative individuate dall'Agenzia secondo criteri concorsuali chiaramente formulati e ispirati comunque a privilegiare l'efficienza organizzativa, l'esperienza già maturata nel settore di intervento e nel Paese beneficiario nonché il maggiore rispetto possibile delle procedure adottate in casi analoghi dall'Unione europea.
      8. Alle iniziative nei PVS promosse dalle organizzazioni non governative, finanziate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è destinato non meno del 10 per cento dei finanziamenti a dono per ciascun triennio.