1. Le organizzazioni non governative, attive nel settore della cooperazione internazionale con i PVS, possono proporre iniziative rientranti nelle finalità della presente legge ed essere ammesse a fruire dei relativi benefìci a condizione che:
a) siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile e abbiano personalità giuridica in Italia o un rappresentante legale di cittadinanza italiana;
b) siano dotate di bilancio certificato e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;
c) il loro statuto contempli come attività principale quella di svolgere cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei PVS, oltre alla formazione e all'educazione allo sviluppo. Rientrano in tale ambito: la realizzazione di progetti e di programmi a termine nei PVS; iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; interventi di emergenza; la promozione del commercio equo e solidale e di risparmio etico per il credito fiduciario nei PVS; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;
d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo collegate a soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro; non ricevano da uno stesso donatore o da più donatori finanziariamente collegati a contributi o a donazioni in denaro, in beni e in servizi eccedenti il 10 per cento del loro bilancio;
e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli commerciali ovvero discendenti da una qualunque forma di autofinanziamento, alle finalità statutarie che le abilitano ad essere soggetti di attività di cooperazione internazionale con i PVS;
f) siano in grado di dimostrare almeno un triennio di attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS con esperienza operativa diretta e con una soddisfacente capacità organizzativa.
2. Le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo tenuto presso l'Agenzia per una durata di tre anni, rinnovabile in costanza dei requisiti. Esse possono accedere ad uno o più dei seguenti benefìci:
a) il finanziamento completo delle attività, a valere sul Fondo unico per l'APS, fino al limite massimo di 250.000 euro annui, eventualmente aggiornabili in sede di definizione della programmazione triennale dell'Agenzia, per interventi e per progetti di piccola portata, ivi compresi quelli di formazione e di informazione allo sviluppo in Italia, con i limiti e le modalità previsti nel settore dall'Unione europea e a condizione che le organizzazioni non governative proponenti possano dimostrare di aver operato con successo nei PVS in tre degli ultimi cinque anni;
b) il cofinanziamento, a valere sul Fondo unico per l'APS, per la realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale da loro promosse fino al limite massimo del 75 per cento dei costi previsti, a condizione che il soggetto proponente assicuri il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;
c) l'accesso alle condizioni previste per i crediti di aiuto ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo rotativo di cui all'articolo 6, comma 3, per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS, secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia e le procedure indicate dalla Cassa depositi e prestiti Spa;
d) le esenzioni fiscali di cui all'articolo 22.
3. Le organizzazioni non governative beneficiarie di un contributo o di un credito di aiuto, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), devono dimostrare a consuntivo
a) la prima rata, dietro presentazione del programma completo di utilizzo dei fondi e di parametri accertabili per la valutazione del conseguimento dei risultati della iniziativa di cooperazione;
b) i ratei successivi, dopo la presentazione di una relazione informativa sullo stato di avanzamento delle attività, della documentazione contabile giustificativa dell'intero ammontare del contributo già ricevuto e della documentazione contabile o di altra idonea giustificazione dell'intero costo delle iniziative già poste in essere.
4. Le variazioni di utilizzazione del contributo o del credito di aiuto di cui al comma 3 rispetto a quanto originariamente stabilito, devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; esse si intendono comunque approvate scaduti tre mesi dalla richiesta formulata dall'organizzazione non governativa.
5. L'Agenzia è tenuta a controllare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal soggetto interessato ai sensi dei commi 3 e 4, nonché a valutare il conseguimento in Italia e all'estero degli obiettivi per i quali è stato erogato il contributo o il credito di aiuto.
6. L'organizzazione non governativa, titolare di un contributo o di un credito di aiuto ai sensi del presente articolo, è tenuta a restituire i residui attivi risultanti dalla differenza tra l'ammontare ricevuto a titolo di contributo o di credito e quello risultante dalla documentazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del programma ovvero la quota ammessa a contribuzione dell'intero programma, al netto di eventuali interessi legali.
7. Le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 2, in conformità a quanto stabilito da un apposito decreto del Ministro degli affari